L’esercizio dei molini per la macinazione dei cereali, il loro trasferimento o trasformazione è soggetto ad una preventiva licenza rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune, se istituito, ovvero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui s’intende attivare l’impianto .

La domanda che deve essere redatta in bollo secondo l’apposito modulo deve contenere:

  • l’indicazione dell’ubicazione dell’impianto
  • le potenzialità dell’impianto (produzione giornaliera in kg.)
  • la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi all’impianto
  • la descrizione delle principali modalità di lavorazione.

Inoltre dovranno essere allegati:

  • pianta in scala dei locali e degli accessori
  • diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione
  • attestazione di versamento dei le tasse di concessione e dei diritti di segreteria

Si sottolinea che ai sensi della legge 857 del 1949 il rilascio della licenza è subordinato ai pareri favorevoli della Direzione Provinciale del lavoro che accerta la corrispondenza dei macchinari istallati alle norme di legge e della A.S.L. competente per territorio per il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Acquisiti i pareri favorevoli e terminata la fase d’istruttoria il Dirigente emette, in caso positivo, la determinazione autorizzativi e provvede al rilascio della licenza entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Entro lo stesso termine viene emesso anche l’eventuale diniego motivato. Entro 30 giorni dal rilascio della licenza l’azienda è tenuta a regolarizzare la propria posizione presso il Registro delle Imprese o Albo Artigiani.

 

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