L'impresa artigiana è considerata tale anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo non sono considerati:
- gli apprendisti passati in qualifica per un periodo di due anni mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana
- i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana
- i portatori di handicap
Sono considerati:
- i familiari collaboratori dell'imprenditore
- i soci, tranne uno, che svolgono lavoro personale nell'impresa artigiana
- i dipendenti qualunque sia la mansione svolta
E’ ammesso il superamento di tali limiti fino a un massimo del 20 % e per un periodo non superiore a 3 mesi l’anno.