L'impresa artigiana è considerata tale anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

  1. per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  2. per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  3. per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  4. per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
  5. per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo non sono considerati:

  • gli apprendisti passati in qualifica per un periodo di due anni mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana
  • i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana
  • i portatori di handicap

Sono considerati:

  • i familiari collaboratori dell'imprenditore
  • i soci, tranne uno, che svolgono lavoro personale nell'impresa artigiana
  • i dipendenti qualunque sia la mansione svolta

E’ ammesso il superamento di tali limiti fino a un massimo del 20 % e per un periodo non superiore a 3 mesi l’anno.

 

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