Le direttive Nuovo Approccio sono quelle che prevedono l'apposuizione della Marcatura CE e riguardano molteplici prodotti.

Esse sono tutte accomunate da alcuni aspetti caratterizzanti:

  • sono fondate sull'art. 95 del trattato CE;
  • sono direttive di armonizzazione totale (ciò prevalgono su qualsiasi norma interna al singolo Stato ),
  • comportano per gli Stati membri della Unione Europea l'obbligo di recepirle.

Inoltre seguono uno schema che presenta specifici elementi standard:

  • campo di applicazione: è la definizione della gamma di prodotti coperti dalla direttiva oppure l'indicazione degli elementi utili ad identificarli.
  • obblighi generali relativi alla commercializzazione: possono essere immessi sul mercato comunitario solo i prodotti che non pregiudichino la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Le direttive prevedono come regola un'armonizzazione totale, vale a dire che solo i prodotti conformi possono essere commercializzati. Responsabile dell'immissione sul mercato di prodotti sicuri è il fabbricante o un suo mandatario o l'importatore stabilito nella Comunità (vedere anche la direttiva 85/374/CEE) .
  • requisiti fondamentali in materia di sicurezza: ogni direttiva definisce in maniera puntuale i requisiti che ogni prodotto ricadente nel suo ambito d'applicazione deve soddisfare per poter essere immesso sul mercato. Essa deve essere sufficientemente precisa per consentire la definizione delle sanzioni nel momento in cui viene recepita nel diritto nazionale.

La documentazione tecnica utile a dimostrare la conformità del prodotti ai requisiti della Direttiva costituisce il fascicolo tecnico. L'importanza del fascicolo tecnico è legata alla procedura di valutazione della conformità specie nei casi in cui un fabbricante, non si avvale dell'intervento di un organismo di certificazione: in questo caso il fascicolo tecnico costituisce l'elemento chiave a disposizione delle autorità di controllo degli Stati membri per poter valutare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza.

Il fabbricante ha a disposizione un periodo transitorio nel quale può scegliere se immettere sul mercato prodotti conformi alla direttiva o alla legislazione nazionale preesistente. Al termine del periodo transitorio sarà applichta la normativa comunitaria (o più precisamente - trattandosi di direttive - le norme nazionali che recepiscono il contenuto della direttiva).

Qualora uno Stato membro ritenga che una norma armonizzata non soddisfi i requisiti fondamentali, la Commissione interpella il Comitato Norme e regole tecniche, che emette un parere d'urgenza. Conformemente a tale parere, la norma può essere mantenuta, ritirata o riveduta.

Organismi notificati

Sono parti terze (rispetto al fabbricante e al dettagliante), alle quali spettano i compiti di eseguire le prove, le ispezioni e gli altri tipi di verifica della conformità previsti dalle diverse direttive; per poter effettuare le certificazioni, tali organismi devono essere autorizzati dagli Stati membri e notificati alla Commissione europea.

 

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