E’ la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico non ancora risolto, realizzata ed applicata in campo industriale.
Requisiti essenziali per la brevettazione di una invenzione industriale
- la Novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; tutto ciò che è reso accessibile al pubblico prima della data di deposito. In Italia, il requisito di novità viene valutato in senso assoluto ovvero non ha limiti temporali o territoriali;
- L'Attività inventiva: ovvero invenzione non deve essere considerata ovvia dall’esperto del settore, cioè essa non deve risultare deducibile in modo intuitivo dal complesso patrimonio delle conoscenze accessibili alla data di deposito della domanda di brevetto (stato della tecnica)
- l'Applicazione industriale il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione ed di utilizzo in campo industriale
- Liceità è la conformità all’ordine pubblico e al buon costume
Durata della tutela
Le invenzioni si estinguono alla scadenza del 20esimo anno dal deposito della domanda oppure per rinuncia del titolare, per decadenza a causa del non uso per due anni dopo la concessione della prima licenza, per decadenza a seguito di mancato pagamento della tassa ove prevista.
Non sono brevettabili
- Le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici
- I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori
- Le presentazioni di informazioni
- I metodi per il trattamento terapeutico e chirurgico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Iter della domanda di brevetto
Verifica della ricevibilità della domanda ed esame preliminare: le domande vengono esaminate dall’UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi secondo l’ordine cronologico di protocollo, per assicurarsi che contengano tutti i requisiti amministrativi di validità richiesti, cioè che tutta la documentazione relativa sia acclusa e che le tasse di deposito siano state regolarmente pagate.
L’esaminatore verifica anche i requisiti essenziali di validità del brevetto.
L’eventuale integrazione dei documenti mancanti può avvenire:
- su richiesta dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione della necessità di provvedere all’integrazione
- spontaneamente da parte del richiedente prima di ricevere la comunicazione dell’Ufficio.
Ricerca: dal primo luglio 2008, ogni domanda di brevetto per invenzione che non richieda priorità è soggetta a una ricerca di anteriorità effettuata dall’Ufficio Europeo dei Brevetti sulla base di un accordo siglato da questi con l’UIBM. In considerazione del fatto che le relative spese sono sostenute dall’Ufficio Nazionale, nessuna tassa di ricerca è dovuta all’UIBM. I risultati della ricerca vengono tempestivamente comunicati al titolare della domanda il quale, qualora la ricerca abbia fatto emergere carenze sostanziali, può decidere di inoltrare una replica all’UIBM, contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni
Esame sostanziale: lo scopo dell’esame sostanziale è di verificare che la domanda di brevetto soddisfi tutti i requisiti di brevettabilità. L’UIBM non verifica tuttavia il funzionamento effettivo dell’invenzione o del modello di utilità. Al termine della fase istruttoria, l’Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto, dandone comunicazione al richiedente (ovvero al suo legale rappresentante).
Pubblicazione: la domanda di brevetto viene resa accessibile 18 mesi dopo il primo deposito della stessa. Il titolare del brevetto può, tuttavia, richiederne la pubblicazione anticipata (comunque, non prima di 90 giorni dal deposito)..
Concessione: se la procedura di esame si conclude positivamente, l’UIBM emette il relativo attestato di concessione