Il diritto annuale relativo all'anno 2021 doveva essere pagato entro il 30 giugno 2021, all'importo per il triennio 2020/2022 è stata applica la maggiorazione del 20% (Delibera del Consiglio n.16 del 07/11/2019).
Era possibile pagarlo con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30 luglio 2021. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
Prima proroga
La scadenza del 30 giugno 2021 è slitatta al 20 luglio 2021 e la scadenza del 30 luglio, per il pagamento con maggiorazione del 0,40%, è slittata al 20 Agosto come comunicato stampa del MEF del 28 giugno 2021.
La proroga riguardava:
- i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA),
- i soggetti aderenti al regime forfettario.
Erano esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgevano solo attività agricole e che eranotitolari di redditi agrari. Per questi ultimi restava invariato il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2021 o del 30 luglio 2021 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%.
I termini del versamento diritto annuale per gli altri contribuenti non soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) sono rimasti quelli ordinari.
Seconda proroga
E' stata di nuovo prorogata la scadenza dei versamenti per le partite IVA a cui si applicano gli ISA, prevista per il 20 luglio, al 15 settembre 2021, come definito dall'art 9 ter D.L.n. 73/2021 convertito in Legge 106/2021 e pubblicata sulla GU Serie Generale n. 176 del 24/07/2021 - Suppl. Ordinario n. 25.
Beneficiano della proroga anche:
- i soggetti che adottano il regime forfettario chi partecipa a società e imprese che attribuiscono ai soci il reddito imponibile, con le regole della cosiddetta trasparenza.
Non sarà invece possibile effettuare il versamento nei 30 giorni successivi la scadenza con maggiorazione dello 0,4%.
Sono esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari.
Per questi ultimi resta invariato il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2021 o del 30 luglio 2021 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%.
Si ricorda inoltre che, anche per gli altri contribuenti non soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), i termini del versamento diritto annuale rimangono quelli ordinari.