Chi intende avviare un’attività di vendita on line o già si occupa di vendita tradizionale e decide di integrarla con un modello di vendita on line, deve agire nella consapevolezza di specifiche responsabilità a suo carico e nel rispetto di una normativa che regola i processi di vendita.
Le fonti normative di riferimento sono il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, atto di recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2000/31/CE "relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno” ed il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 - Codice del Consumo.
Le due fonti normative prevedono una serie di disposizioni, dettate a tutela sia del venditore che del consumatore, che un sito di commercio elettronico deve rispettare per essere a norma di legge. Sotto riportiamo le principali disposizioni dei due decreti.
D.Lgs. n.70/2003
Le informazioni generali obbligatorie
Chi esercita un’attività di e-commerce tramite un sito Internet deve rendere facilmente accessibili ai destinatari del servizio e alle autorità competenti (in modo diretto e permanente, assicurando un puntuale aggiornamento) le seguenti informazioni (D.lgs. 70/2003, art. 7):
- il nome, la denominazione o la ragione sociale
- il domicilio o la sede legale
- gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo e-mail
- il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese
- gli elementi di individuazione, nonché gli estremi, della competente autorità di vigilanza, qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione
- per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato
- il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi
- il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta a imposta
- l’indicazione in modo chiaro e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare
- l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto, qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione se l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso (ad esempio, nel caso di contenuti digitali).
Comunicazione commerciale
Tutte le comunicazioni commerciali (in aggiunta agli obblighi informativi previsti per particolari beni o servizi), sin dal loro primo invio, devono precisare in modo chiaro e inequivoco (D.lgs. 70/2003, art. 8):
- che si tratta di comunicazione commerciale
- chi sia la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale
- se si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi, e le relative condizioni di accesso
- se si tratta di concorsi o giochi promozionali (se consentiti) e le relative condizioni di partecipazione.
In particolare, poi, le comunicazioni commerciali non sollecitate devono (D.lgs. 70/2003, art. 9):
- in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e
- contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
Nel caso in cui i destinatari contestino la violazione dei suddetti obblighi, è onere dell’impresa provare che non si trattasse di comunicazione commerciale non sollecitata
Contenuti Informativi diretti alla conclusione del contratto
Un sito di commercio elettronico deve rispondere a determinati obblighi informativi riguardo agli aspetti legati al contratto e alla sua conclusione.
Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a quelli stabiliti dall’art.3 D.L.vo 185/1999, il prestatore (chi vende tramite il sito) deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni (art. 12 D.lgs 70/2003) :
- le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto
- il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le modalità di accesso
- i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatored)
- gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica (certificazioni)
- le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano
- l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie
Tali obblighi informativi ammettono accordi in deroga solo nel B2B (commercio fra imprese); è invece inderogabile nei confronti dei consumatori, e non si applica ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Infine, anche le clausole e le condizioni generali del contratto devono essere messe a disposizione del destinatario in fase precontrattuale, e ciò con modalità che gliene consentano la memorizzazione e la riproduzione (D.lgs. 70/2003, art. 12 c.2 e c.3)
D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo
Gli obblighi informativi dovuti sulla base del D.gls 70/2003 si aggiungono e non sostituiscono quelli previsti dal Codice del Consumo in materia di contratti “a distanza” (art. 49 e seguenti)
Prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere, in tempo utile, le seguenti informazioni (art. 52 Codice del consumo):
- identità dell’impresa e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo dell’impresa
- caratteristiche essenziali del bene o del servizio
- prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte
- spese di consegna
- modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto
- esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'art. 55 c.2
- modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso
- costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base
- durata della validità dell'offerta e del prezzo
- durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi a esecuzione continuata o periodica.
Il consumatore, salvo alcune eccezioni, deve ricevere conferma di tali informazioni in forma scritta o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile, prima o al più tardi al momento dell’esecuzione del contratto. Entro tale termine e nelle stesse forme devono anche essere fornite al consumatore le seguenti informazioni (art. 53 Codice del Consumo):
- condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso (vedi nota in fondo alla pagina)
- indirizzo della sede dell’impresa a cui il consumatore può presentare reclami
- indicazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti
- condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore a un anno.
L’informazione sul diritto di recesso deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, e deve essere anche fornita per iscritto non oltre il momento della consegna della merce.
L’art. 59 del Codice elenca i casi di esclusione dal diritto di recesso.
Nota
Il diritto di recesso riconosciuto al consumatore dall’art. 52 Codice del Consumo, consiste nel diritto di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale senza doverne specificare il motivo (e senza dover sostenere costi diversi da quelli di trasporto di cui si dirà di seguito), da esercitarsi nel termine di:
- 14 giorni dal ricevimento della merce oppure, in caso di prestazione di servizi, dalla conclusione del contratto, termine valido a condizione che il consumatore sia stato correttamente ed esaustivamente informato dall’impresa delle modalità di esercizio del diritto di recesso oppure,
- 12 mesi dopo la fine del periodo iniziale (determinato come detto al punto che precede), nel caso in cui l’impresa non abbia fornito al consumatore le informazioni sul diritto di recesso; se tuttavia, nel corso dei 12 mesi, l’impresa fornisce al consumatore le predette informazioni, il periodo di recesso è di 14 giorni dal giorno in cui il consumatore sia stato informato in merito al diritto di recesso (articolo 53 Codice del consumo).
Per esercitare il diritto di recesso, il consumatore deve inviare all’impresa/venditore, prima della scadenza del periodo di recesso, una comunicazione per informare della sua decisione di recedere dal contratto; a tal fine può utilizzare il modulo tipo di cui all'allegato I, parte B, del Codice del consumo o altra dichiarazione che l’impresa abbia predisposto e pubblicato sul proprio sito web oppure può presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita in tal senso.