Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione, oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni dettate dai regolamenti.
Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa.
Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

Il regime de minimis è stato recentemente ridisciplinato da parte della Commissione Europea, che ha adottato nuovi Regolamenti per il periodo 2014-2020. Questi i massimali per triennio:

  • 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricolo, anche se il beneficiario è un’impresa agricola; (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006)
  • 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l’attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall’impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell’impresa sarà comunque di 100.000 €
  • 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, precedentemente 1535/2007)
  • 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento ………., precedentemente 875/2007)
  • 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all’attività (la spesa) che viene agevolata con l’aiuto. Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati.

Il plafond nazionale

Solo nel caso dei “de minimis” agricoltura e pesca sono stabiliti tetti agli importi massimi di aiuti concedibili per triennio in ciascuno Stato membro. Ogni autorità che conceda aiuti di questo tipo deve dunque verificare il rispetto oltre che del massimale per beneficiario, anche di quello nazionale. Nel caso della pesca, il plafond è gestito dal Ministero, al quale ci si dovrà dunque rivolgere per verificare la disponibilità corrente. Nel caso del “de minimis” agricolo, il plafond nazionale è distribuito fra le Regioni (con una riserva a livello nazionale, eventualmente ridistribuibile); ogni autorità diversa dalla Regione dovrà dunque riferirsi a questa per verificare o farsi assegnare una quota utilizzabile per i propri interventi.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide necessariamente con l’anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l’impresa richiedente.

Come individuare il beneficiario, ai fini del rispetto del massimale – “Il concetto di impresa unica”

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all’impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale).
Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
In considerazione del valore legale – anche con rilevanza penale – della dichiarazione, il legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente terrà conto di tali dichiarazioni. Le dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti delle imprese collegate saranno allegate alla dichiarazione.

Cumulo

Premesso che si realizza cumulo solo quando più aiuti vengono concessi per gli stessi costi ammissibili (si sconsiglia dunque di usare termini come progetto, attività, iniziativa), non esiste un divieto generale di cumulo. Il cumulo è vietato qualora porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo dell’aiuto più elevati fissati, per ciascuna circostanza, da un regolamento di esenzione o da una decisione della Commissione. La norma (art. 5 dei regolamenti 1407/2013 e 1408/2013) ammette specificamente il cumulo con altri aiuti “de minimis” che non siano concessi per specifici costi ammissibili: si tratta di una precisazione pleonastica, non verificandosi, nel caso di specie, cumulo.
Il fatto che il cumulo sia ammissibile, nel rispetto delle condizioni suddette, non esclude la possibilità che un’autorità possa disporne il divieto. In questo caso prevarrà, naturalmente, la previsione dello strumento agevolativi (bando, ecc.).
Va peraltro ricordato che l’art. 2, par. 4 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196, che stabilisce norme di esecuzione del Regolamento n. 1083/2006 (Regolamento generale che stabilisce le regole per la gestione dei Fondi strutturali), sancisce che “non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario”. Ai sensi di tale disposizione – peraltro poco nota e spesso disapplicata – non è pertanto ammissibile il cumulo, quanto meno quando lo stesso costo è stato oggetto di agevolazione da parte dei Fondi strutturali (si tratterà di vedere se il divieto verrà reiterato anche per il periodo di programmazione 2014-2020).

Limiti per le imprese in difficoltà – aiuti sotto forma di prestiti o di garanzie

Normalmente nessun aiuto può essere concesso ad imprese in difficoltà (a parte quelli specificamente destinati ad esse ed autorizzati dalla Commissione). Questo principio si è applicato in passato anche agli aiuti “de minimis”. I nuovi Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013 non escludono più la possibilità di concedere aiuti ad imprese che si trovino in queste condizioni, con l’unica eccezione degli aiuti concessi sotto forma di prestiti o di garanzie: in questi casi, infatti, gli aiuti possono essere concessi solo se “il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-“ (artt. 4, parr. 3, a) e 6, a) di entrambi i regolamenti).
Il Regolamento 360/2012 stabilisce invece che non possano essere concesse compensazioni per oneri di servizio pubblico per la prestazione di un SIEG ai sensi di tale regolamento ad un’impresa in difficoltà (art. 1, par. 2, h).

Clausola Deggendorf

Si ricorda che la cosiddetta clausola Deggendorf costituisce una condizione sospensiva per l’erogazione delle agevolazioni (non dunque una condizione di ammissibilità) solo nel caso queste si configurino come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del Trattato. Non si applica dunque agli aiuti in regime “de minimis”.

Controlli e raccolta dei dati

Anche se i nuovi Regolamenti non richiedono la creazione di un registro nazionale degli aiuti “de minimis” (come ipotizzato originariamente), è comunque fatto obbligo agli Stati membri (e dunque a ciascuna amministrazione) di conservare per dieci anni i dati riguardanti tutti gli aiuti individuali concessi ed a fornirli alla Commissione entro venti giorni lavorativi, su richiesta di questa.

 

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