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I prodotti Codice del Consumo

La libera circolazione di prodotti di consumo “sicuri” è uno dei fondamenti dell'Unione Europea, un pilastro del mercato unico e un’insostituibile fonte di fiducia per i consumatori comunitari.

Nel nostro ordinamento la direttiva 2001/95/CE è stata recepita dal D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (di seguito Codice del Consumo) il quale, nella Parte IV, Titolo I – Artt. da 102 a 113 riproduce sostanzialmente il contenuto della norma comunitaria.

Tale disciplina impone ad ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo un requisito generale di sicurezza e realizza, in combinazione con i requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla legislazione settoriale (normativa “verticale”), il duplice obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e di tutelare le imprese che operano correttamente nel mercato.

Le disposizioni del Titolo I della parte IV si applicano a tutti i prodotti definiti dall’art. 103 comma 1 lettera a) Codice del Consumo. Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

In sintesi, se vi è una normativa comunitaria settoriale dedicata specificamente ad un determinato ambito di prodotti, la quale si occupa di fissare i requisiti di sicurezza di tali prodotti, le previsioni del Codice del Consumo in tema di sicurezza si applicano in via residuale solamente per quei rischi o per quelle categorie di rischi non contemplate dalla normativa specifica.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione i prodotti alimentari di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002, del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Art. 102 comma 6 Codice del Consumo) e successive modificazioni.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di prodotti che, non rientrando nelle norme di settore armonizzate, ricadono a pieno titolo nel campo di applicazione del Codice del consumo:

  • mobili per interno ed esterno (sedute, tavoli, letti, culle per uso domestico etc.);
  • attrezzature per allenamento (simulatori di corsa, vogatori, cyclette, etc.);
  • articoli per puericultura (girelli, succhietti, culle per uso domestico, etc.).

Prodotto Sicuro

Ai sensi dell’Art. 103 comma 1 lettera a) del Codice del Consumo, per prodotto sicuro si intende qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o prevedibili, non presenti alcun rischio o presenti rischi minimi compatibili con l’impiego prevedibile del prodotto e accettabili nel contesto di una elevata tutela della salute e sicurezza delle persone.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo I del Codice del Consumo, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alle specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, o in mancanza di queste, alle disposizioni legislative nazionali specifiche vigenti nello stato membro in cui il prodotto viene commercializzato (Art. 105 comma 1 del Codice del Consumo). In mancanza di disposizioni specifiche sia a livello comunitario che nazionale, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alle norme tecniche nazionali non cogenti che recepiscono norme tecniche europee armonizzate (ove esistenti) (Art. 105 comma 2 del Codice del Consumo).

In assenza sia di disposizioni legislative sia di norme tecniche, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi (Art. 105 comma 3 del Codice del Consumo).

Destinatari delle disposizioni sulla sicurezza dei prodotti (Art. 103 comma 1 lettere d, e del Codice del Consumo).

Ai fini della norma in esame si distinguono due categorie di soggetti:

Produttore:

  • il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità;
  • qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo;
  • colui che rimette a nuovo il prodotto;
  • il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità;
  • qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
  • gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti

Distributore:
o qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

 

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