La direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»). A norma della stessa, i prodotti elencati nell’allegato I non sono considerati come giocattoli
Ampliamento dei prodotti da assoggettare alla Direttiva 2009/48:
funzione ludica primaria + funzione ludica secondaria (esempio: portachiavi con peluche, zainetti a forma di animali, ecc.)
Ampliamento dei prodotti da non assoggettare alla Direttiva 2009/48:
(esempio: oltre agli addobbi natalizi anche gli articoli per festività e celebrazioni, periferiche per computer, ecc.)
Definizione di giocattolo
A norma della direttiva 2009/48/CE, per giocattolo si intende qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
Per valutare se un prodotto è un giocattolo o meno, il produttore deve sempre riferirsi, in ogni caso, alla definizione prevista dalla legislazione sulla sicurezza dei giocattoli. Il punto cruciale consiste nel definire il valore ludico del prodotto. Qualsiasi cosa può avere un valore ludico per un bambino. Tuttavia ciò non consente che ogni prodotto rientri nella definizione di giocattolo. Per essere considerato un giocattolo ai fini della legislazione, il valore ludico deve essere introdotto in modo specifico dal produttore. Inoltre il modo ragionevolmente prevedibile deve prevalere sull'uso cui l'oggetto è destinato dal produttore. Se i produttori considerano un prodotto come non un giocattolo, devono essere in grado di sostenere tale asserzione.
Prodotti che non sono considerati giocattolo
- Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
- Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore;
- Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;
- Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm;
- Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
- Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
- Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
- Puzzle di oltre 500 pezzi;
- Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm;
- Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
- Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
- Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
- Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
- Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
- Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;
- Succhietti per neonati e bambini piccoli;
- Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
- Trasformatori per giocattoli;
- Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.
Giocattoli che NON rientrano nel campo di applicazione della direttiva:
- Attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- Macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- Veicoli-giocattolo con motore a combustione;
- Macchine a vapore giocattolo;
- Fionde e catapulte.
Messa a disposizione sul mercato
Fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Operatori Economici e i loro Obblighi
Fabbricanti
Rappresentanti autorizzati
Importatori
Distributori
Autorità di Vigilanza
Ministero Sviluppo Economico - Vigilanza mercato interno - Vigilanza alle frontiere - Camere di Commercio - Ministero della Salute - Guardia di Finanza – Dogane – NAS - Polizia Locale
Compiti delle Autorità di vigilanza
Accertano caratteristiche del giocattolo attraverso verifiche documentarie, verifiche fisiche, verifiche di laboratorio:
Se giocattolo non conforme non lo immettono sul mercato.
Se manca “CE” e/o Documentazione Tecnica e/o Avvertenze (anche se incomplete), ordinano al fabbricante o all’importatore la messa a norma entro 30 giorni.
Tipologie di Sanzioni