Per dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) ci si riferisce ai prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza (art. 1 D. Lgs 4/12/1992 n. 475 attuativo della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai DPI).
I DPI sono suddivisi in tre categorie, in funzione della tipologia di rischio da cui proteggono, la Camera di Commercio vigila sulla conformità e sicurezza dei DPI di I categoria, ovvero dispositivi di progettazione semplice e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni fisici di lieve entità (art. 4).
Rientrano nella I categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per pulizia
- rischi derivanti dal contatto o urti con oggetti caldi, che non espongono ad una temperatura superiore ai 50°
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni a carattere permanente
- azione lesiva dei raggi solari.
- Di seguito sono riportate alcune tipologie di DPI compresi nella prima categoria:
- dispositivi per la protezione degli occhi
- occhiali da sole (ad azione non correttiva)
- protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, per uso privato e professionale
- occhiali per il nuoto
- maschere da sci
- dispositivi di protezione della testa
- indumenti di protezione
- dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo
- dispositivi di protezione per mani e braccia.
- Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.lgs. n. 475/92 le categorie di DPI (indicate nell'allegato 1 dello stesso decreto).
I DPI di I categoria che costituiranno oggetto prevalente della vigilanza da parte della camera di Commercio, in ragione dell’entità del rischio che essi pongono nonché dell’esistenza delle norme tecniche armonizzate, sono i dispositivi di protezione degli occhi:
- occhiali da sole ad azione non correttiva
- maschere da sci
- occhiali da nuoto