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I dispositivi di protezione individuale

Per dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) ci si riferisce ai prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza (art. 1 D. Lgs 4/12/1992 n. 475 attuativo della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai DPI).

I DPI sono suddivisi in tre categorie, in funzione della tipologia di rischio da cui proteggono, la Camera di Commercio vigila sulla conformità e sicurezza dei DPI di I categoria, ovvero dispositivi di progettazione semplice e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni fisici di lieve entità (art. 4).

Rientrano nella I categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

  • azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici
  • azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per pulizia
  • rischi derivanti dal contatto o urti con oggetti caldi, che non espongono ad una temperatura superiore ai 50°
  • ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali
  • urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni a carattere permanente
  • azione lesiva dei raggi solari.
  • Di seguito sono riportate alcune tipologie di DPI compresi nella prima categoria:
  • dispositivi per la protezione degli occhi
  • occhiali da sole (ad azione non correttiva)
  • protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, per uso privato e professionale
  • occhiali per il nuoto
  • maschere da sci
  • dispositivi di protezione della testa
  • indumenti di protezione
  • dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo
  • dispositivi di protezione per mani e braccia.
  • Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.lgs. n. 475/92 le categorie di DPI (indicate nell'allegato 1 dello stesso decreto).

I DPI di I categoria che costituiranno oggetto prevalente della vigilanza da parte della camera di Commercio, in ragione dell’entità del rischio che essi pongono nonché dell’esistenza delle norme tecniche armonizzate, sono i dispositivi di protezione degli occhi:

  • occhiali da sole ad azione non correttiva
  • maschere da sci
  • occhiali da nuoto

 

 

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