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FAQ Sanzioni

  1. Quando si riceve la notifica di una ordinanza di pagamento di una sanzione, come ci si deve comportare?

    Prima di tutto bisogna capire se si ritiene che sia dovuto pagare quanto viene richiesto nella ordinanza. In particolare, occorre verificare se è stata commessa o no la violazione contestata.

  2. Se la violazione è stata commessa si deve pagare?

    No, prima di pagare bisogna accertare di non aver già fatto il pagamento liberatorio all’Ente/Ufficio che in prima battuta ha accertato la violazione. Se è stato fatto bisogna spedire la ricevuta all’Ufficio arbitrato e conciliazione.

  3. Se non è stato fatto il pagamento liberatorio come si deve adempiere?

    Si può pagare in un’unica soluzione entro 30/gg. dalla data della notifica, nei modi indicati nell'ordinanza, oppure si può chiedere entro lo stesso termine di pagare a rate.

  4. Come si compila il modello F23? Nel modello, dopo aver indicato i dati anagrafici, nella sezione “dati del versamento” occorre scrivere:
    1. codice ufficio (punto 6 del modello) ALU
    2. causale (punto 9 del modello) PA
    3. estremi dell’atto (punto 10 del modello) anno d’emissione e n° ordinanza
    4. codice tributo sanzione (punto 1 del modello, I riga) 741/T
    5. descrizione (punto 12 del modello, I riga), pagamento ordinanza n°…
    6. importo sanzione (punto 13 del modello, II riga) indicare la somma.
  5. Se si decide di non pagare, pur sapendo di doverlo fare, cosa succede?

    L’ufficio Sanzioni procede per l’esecuzione forzata, per mezzo dell’iscrizione della posizione a ruolo esattoriale, applicando maggiorazioni e interessi.

  6. Se si decide di non pagare, perché si ritiene di non aver commesso la violazione, cosa è necessario fare? Non si deve fare il pagamento e, entro i 30/gg. dalla notifica della ingiunzione, si possono fare due cose:
    1. ricorrere allo stesso ufficio Sanzioni presentando degli scritti difensivi; l’ufficio, in via di autotutela, riesamina la posizione ed eventualmente annulla la ordinanza.
    2. presentare il ricorso all’Ufficio del Giudice di Pace personalmente o per mezzo di un delegato; il giudice di pace può accogliere il ricorso, oppure può confermare l’ordinanza, eventualmente modificando l’importo dovuto.
  7. Come si redigono gli scritti difensivi?

    Gli scritti difensivi sono in carta libera , e possono essere spediti o consegnati a mano all’ufficio Protocollo della camera di commercio, entro 30/gg. dalla notifica del verbale. Occorre scrivere:

    1. nome, cognome o ragione sociale del trasgressore
    2. codice fiscale o partita iva
    3. residenza o sede
    4. n° e data del verbale e organo che l’ha elevato
    5. motivi per i quali si vuole impugnare il verbale specificando se si intende chiedere, l’annullamento o la riduzione della sanzione e l’eventuale audizione
    6. data e firma.
  8. Come mai per una violazione possono venire notificate due ordinanze con lo stesso numero? Se si legge bene la ordinanza, si capisce che questa in certi casi può essere rivolta a due destinatari: il legale rappresentante e la società, in quanto quest’ultima è obbligata in solido. Bisogna tenere presente che è tenuta a pagare a scelta solo una delle due parti citate.
  9. Che cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale?

    Prima di tutto occorre verificare se la cartella si riferisce effettivamente ad una ordinanza-ingiunzione, emessa dall’ ufficio Sanzioni in applicazione della L. 689/81. Si deve allora procedere a pagare nei modi e nei termini richiesti nella cartella stessa, dato che questa viene emessa dal Concessionario nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata, quando l’ingiunzione non è stata pagata.

  10. Cosa si deve fare se ci si accorge di aver già fatto il pagamento liberatorio, dopo aver pagato la ingiunzione? Si chiede il rimborso del pagamento della ingiunzione:
    1. all’ufficio Provveditorato della Camera di Commercio per le sanzioni della violazioni alle norme relative al REA (Repertorio Economico Amministrativo tenuto dall’ufficio registro delle imprese), e all’Albo Artigiani;
    2. all’Agenzia delle Entrate per i pagamenti eseguiti con mod. F23.

 

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