Le disposizioni che  si applicano alle attività di facchinaggio (Regolamento del 30 giugno 2003, n. 221), previste dalla tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

  • portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni; 

  • insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Il regolamento non si applica ai pesatori pubblici di cui all'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e al D.M. 11 luglio 1983 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per esercitare l’attività di facchinaggio è necessario possedere determinati requisiti di onorabilità, che sono accertati alla Camera di Commercio. Deve pertanto essere presentata una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per poter iniziare a svolgere l'attività.

Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o all'annotazione quale impresa artigiana

  • I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, indicano una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 221/2003. 

  • Gli enti che esercitano una o più attività, ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, e 7. 

  • I facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese. 

  • Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui all'articolo 2 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività, nel presupposto di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione. 

  • Le disposizioni del D.M. 221/2003 non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.

Le imprese di facchinaggio sono obbligatoriamente classificate in fasce sulla base del volume di affari. Ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attività di facchinaggio, le imprese devono presentare l’iscrizione nella relativa fascia con apposito modulo.

 

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