L’attività di estetista comprende tutti i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano – con l’attuazione di tecniche manuali e/o con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico – il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni e migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

Rientrano nell’attività di estetista anche: la gestione di un centro abbronzante (solarium), la gestione di saune, la manicure e pedicure, il massaggio estetico, la ginnastica estetica, l’onicotecnica.

Sono escluse le prestazioni di carattere terapeutico.

Per quanto concerne le imprese svolgenti l’attività di tatuaggi e piercing, si rimanda alle specifiche istruzioni che seguono.

Lo svolgimento dell’attività di estetista è subordinato al possesso della qualificazione professionale di estetista e dell’autorizzazione comunale.

Per acquisire la qualifica di estetista valida per l’esercizio autonomo della professione è necessario, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, il superamento di un esame teorico/pratico preceduto dallo svolgimento, alternativo, di un iter formativo (art. 85 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 ottobre 2007, n. 47/R).

 Per l'attività di tecnico in tatuaggi e tecnico in piercing sono previsti specifici requisiti.

Per ogni sede operativa l'impresa deve designare un responsabile tecnico nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Suap del Comune competente.

Nel caso in cui l'attività imprenditoriale sia svolta come impresa artigiana, il responsabile tecnico deve essere il titolare o se società un socio lavorante.

 

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