La vigilanza è essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato, infatti solo prodotti conformi devono poter circolare. Lo scopo della vigilanza è :

  • verificare la conformità dei DPI immessi sul mercato italiano
  • intervenire nel caso di DPI non conformi.

I prodotti sono conformi se possiedono i requisiti essenziali di sicurezza fissati dalle normative sopra richiamate.

I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione presso produttori, importatori, distributori.

I controlli possono essere di tre tipologie: visivi/formali, documentali, fisici (prelievo e analisi di campioni).

Controlli visivi/formali

I controlli visivi/formali sono finalizzati ad accertare la corretta presentazione dei DPI di I categoria e che gli stessi non presentino anomalie macroscopiche rilevabili con l’ausilio delle schede di prodotto. In particolare, tali controlli si sostanziano nella verifica del prodotto, dei dati e delle informazioni che devono essere riportate sul prodotto ovvero, se ciò non possibile, sull’imballaggio o sulla nota informativa. Le tipologie di controllo visivo/formale verificano:

  • la marcatura CE
  • i dati e le informazioni obbligatorie. Sul prodotto, o confezione o nota informativa, qualora non fosse possibile porli sul prodotto in relazione alle sue caratteristiche, devono essere riportati:
    • i dati identificativi del prodotto: tipo (in via alternativa, marca, modello, articolo, lotto, codice, codice a barre), o eventualmente partita di prodotti di cui fa parte (Art. 104 comma 4 lettera a, D.lgs 206/2005);
    • il marchio/nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità o dell’importatore devono comparire almeno nella nota informativa (All. II comma 1 punto 1.4, D.lgs. 475/1992).
  • la nota informativa. La nota informativa costituisce uno dei requisiti essenziali di sicurezza e deve essere preparata e rilasciata dal fabbricante di DPI redatta in modo preciso, comprensibile, in lingua italiana o anche in lingua italiana. (Art. 12 bis, comma 2, D.lgs. 475/1992). Deve accompagnare ciascun prodotto e contenere informazioni utili su: istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore
    • le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI
    • gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati
    • le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione
    • la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti
    • il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI
    • significato della marcatura
    • se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all’art. 12 bis del D.lgs. n. 475/1992
    • nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono in fase di certificazione del DPI.

Si considera positivo il controllo se tutti gli elementi sopra descritti sono presenti come previsto dalla normativa.

Controlli documentali

I controlli documentali scaturiscono da un controllo visivo che ha evidenziato irregolarità o costituiscono controlli a campione su prodotti visivamente regolari.

Controlli fisici (prelevamento di campioni)

Il controllo fisico è un accertamento sostanziale volto a definire la conformità e sicurezza del prodotto attraverso le prove di laboratorio eseguite da un organismo notificato sulla base delle norme armonizzate e delle direttive applicabili.

 

Ti è stata utile questa pagina?