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Disegno o modello comunitario

La normativa sul "disegno e modello comunitario" prevede oltre alle normative nazionali una tutela interamente comunitaria, analogamente a quanto fatto per i marchi, pertanto non sostituisce la registrazione nazionale, ma crea un sistema che elimina la necessità di effettuare molteplici domande nazionali, per una protezione sovranazionale. Il nuovo sistema istituisce una duplice protezione: la prima protezione denominata "Disegni e modelli comunitari non registrati", disciplina il diritto che viene acquisito automaticamente in seguito alla semplice divulgazione all'interno della Comunità dopo la pubblicazione, l’esposizione, la commercializzazione.

Questo diritto è limitato a tre anni e proibisce l'uso di copie dei disegni o modelli originali proteggendo così quelle industrie che ad ogni stagione rinnovano le collezioni. I disegni o modelli saranno protetti contro contraffazioni e copie abusive senza formalità né costo alcuno in tutto il territorio dell'Unione.

La seconda protezione istituita dal regolamento è il "Disegno o modello comunitario registrato". Si tratta di un diritto esclusivo conseguito in seguito al deposito di una domanda presso l’EUIPO. Disegni o modelli registrati sono protetti per un periodo di cinque anni, rinnovabili fino ad un massimo di venticinque anni.  Il diritto concesso gode di maggiore forza del disegno o modello comunitario non registrato in quanto permette di proibire completamente l'introduzione sul mercato di qualsiasi disegno o modello che non desti un'impressione generale diversa.
Un'ulteriore importante caratteristica del regolamento è la possibilità prevista per il richiedente del disegno o modello registrato di differirne la pubblicazione fino a trenta mesi in modo da mantenere segreti i disegni o modelli fino a quando non siano stati lanciati sul mercato sbaragliando creando un vantaggio sulla concorrenza. Inoltre c'è la possibilità di riunire nell'ambito di un'unica domanda molteplici varianti dello stesso disegno o modello, possibilità che faciliterà la protezione dei modelli tessili o di disegni e modelli multipli simili.

La caratteristica della novità è soddisfatta se nessun disegno o modello identico è stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione. Ma la "divulgazione" del suo autore nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione, non è considerata una violazione della novità.

I tribunali competenti in materia di modelli comunitari sono individuati da ogni singolo stato all'interno del proprio ordinamento giurisdizionale. La procedura è gestita dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intelletuale, che ha sede ad Alicante in Spagna.

 

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