Imprese in prima iscrizione
Sezione speciale | Sede | Unità Locali |
---|---|---|
Individuali |
€ 88,00
|
€ 18,00
|
Società semplici agricole |
€ 88,00
|
€ 18,00
|
Società semplici non agricole |
€ 144,00
|
€ 29,00
|
Società tra avvocati |
€ 170,00
|
€ 34,00
|
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede all'estero: € 110,00.
Sezione ordinaria | Sede | Unità Locali |
---|---|---|
Individuali - cooperative e consorzi |
€ 200,00
|
€ 40,00
|
Società di persone |
€ 200,00
|
€ 40,00
|
Società di capitali |
€ 200,00
|
€ 40,00
|
Importi per le imprese già iscritte
Sezione Speciale | Sede | Unità Locali |
---|---|---|
Individuali |
€ 88,00
|
€ 18,00
|
Società semplici agricole |
€ 88,00
|
€ 18,00
|
Società semplici non agricole |
€ 144,00
|
€ 29,00
|
Società tra avvocati |
€ 170,00
|
€ 34,00
|
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede all'estero: € 110,00.
*Per le imprese iscritte nella sez. ordinaria si applicano gli scaglioni di fatturato sotto riportati
Scaglioni di fatturato | misa fissa e aliquote % | |
---|---|---|
limite minimo - da euro | limite massimo - a euro | limite minimo - da euro |
0 |
100.000,00
|
€ 200,00
|
oltre 100.001,00 |
250.000,00
|
0,015
|
oltre 250.001,00 |
500.000,00
|
0,013
|
oltre 500.001,00 |
1.000.000,00
|
0,010
|
oltre 1.000.001,00 |
10.000.000,00
|
0,009
|
oltre 10.000.001,00 |
35.000.000,00
|
0,005
|
oltre 35.000.001,00 |
50.000.000,00
|
0,003
|
oltre 50.000.001,00 |
e oltre
|
0,001% fino ad un massimo di € 40.000
|
U.L. pagano il 20% fino ad una massimo di € 200,00.
Attività di distribuzione di carburanti
Il Senato ha approvato il documento che prevede che limitatamente al versamento del diritto annuale per l'anno 2009 il fatturato, relativo al periodo di imposta 2008, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti deve essere inteso al netto delle accise.
Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 possono compensare le somme versate in eccedenza entro il termine di pagamento del diritto per l'anno successivo. Nel caso i cui non si avvalgono di tale facoltà le stesse possono presentare entro 24 mesi dalla data del pagamento richiesta di rimborso delle somme versate in eccenda alla Camera di Commercio competente, allegando la documentazione necessaria che evidanzia la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le ventuali somme versate oltre il dovuto.