Verifica i requisiti
Quando si presenta una domanda di deposito di marchi è importante verificare alcuni requisiti:
- assicurarsi che il marchio sia conforme a quanto prescritto dalla legge;
- verificare che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, soprattutto se potenziali mercati di esportazione;
- garantirsi che il marchio abbia un carattere distintivo e che sia facile da leggere, scrivere, memorizzare e di agevole diffusione;
- individuare le classi di appartenenza dei prodotti/servizi per i quali si intende ottenere la registrazione del marchio, utilizzando la Classificazione internazionale di Nizza, che comprende 45 classi. Per ricercare la classe (o le classi) è utile la consultazione della Banca Dati TMClass. È sufficiente presentare una sola domanda per più classi.
- verificare che il marchio venga registrato in tutte le classi in cui si intende utilizzarlo.
Esame della domanda
Il processo di registrazione dei marchi nazionali si articola in diverse fasi:
Ricevibilità: l’UIBM controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall’art. 148 del CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi);
Esame formale: l'UIBM verifica che la domanda contenga quanto previsto dall’art. 156 del CPI (contenuto della domanda) e il pagamento dell'F24;
Esame tecnico: l’UIBM, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede all’esame tecnico, svolto ai sensi dell’art. 170 del CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione. Se ci sono delle criticità, l’ufficio invia comunicazioni ufficiali (RILIEVI) al domicilio elettivo indicato nella domanda, assegnando tempo per rispondere. In caso di mancata risposta o comunque di risposta che non consente la risoluzione della criticità, l’Uibm procede al rigetto della domanda.
Pubblicazione: dopo essere stata esaminata dall’UIBM, la domanda di registrazione è messa immediatamente a disposizione del pubblico e riportata nel Bollettino dei Marchi Registrabili; tale bollettino è pubblicato dall’UIBM con cadenza almeno mensile;
Osservazioni: l’art. 175 del CPI prevede che qualsiasi interessato possa indirizzare all’UIBM osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione. Qualora l’UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione;
Opposizione amministrativa: l'art. 176 del CPI prevede la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione;
Registrazione: verificato che non esistono impedimenti, che non sia stata presentata opposizione o, in caso affermativo, che la stessa si sia risolta positivamente, il marchio viene registrato e l’Ufficio emette un certificato di registrazione.