Tu sei qui

Deposito brevetti: è importante sapere

L'iter di concessione del brevetto si articola nelle seguenti fasi

Verifica della ricevibilità della domanda ed esame preliminare: le domande vengono esaminate dall’UIBM secondo l’ordine cronologico di protocollo, per assicurarsi che contengano tutti i requisiti amministrativi di validità richiesti;

Ricerca: a far data dal primo luglio 2008, ogni domanda di brevetto per invenzione è soggetta a una ricerca di anteriorità effettuata dall’Ufficio Europeo dei Brevetti sulla base di un accordo siglato con l’UIBM. I risultati della ricerca vengono tempestivamente comunicati al titolare della domanda da UIBM e qualora la ricerca abbia fatto emergere carenze sostanziali, il richiedente deve  inoltrare una replica all’UIBM, contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni pena la mancata ricevibilità della domanda;

Esame sostanziale: lo scopo dell’esame sostanziale è di verificare che la domanda di brevetto soddisfi tutti i requisiti di brevettabilità. L’UIBM non verifica tuttavia il funzionamento effettivo dell’invenzione o del modello di utilità. Al termine della fase istruttoria, l’UIBM provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto, dandone comunicazione al richiedente (ovvero al suo legale rappresentante). Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso ricorso all'UIBM entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

Pubblicazione: la domanda di brevetto viene resa accessibile 18 mesi dopo il primo deposito della stessa. Il titolare del brevetto può, tuttavia, richiederne la pubblicazione anticipata (comunque, non prima di 90 giorni dal deposito che coincide col pagamento dell'F24);

Concessione: se la procedura di esame si conclude positivamente, l’UIBM emette il relativo attestato di concessione che implica il conferimento dei diritti esclusivi considerati dal Codice (Attestato di registrazione è inviato direttamente al richiedente).

 

Ti è stata utile questa pagina?