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Conformità in materia di sicurezza

Le disposizioni della normativa si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, con le seguenti eccezioni:
materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione:

  • materiali elettrici per radiologia ed uso clinico
  • parti elettriche di ascensori e montacarichi
  • contatori elettrici
  • prese e spine di corrente per uso domestico
  • dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici
  • materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici
  • materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati Membri della Comunità economica europea
  • materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

Requisiti di sicurezza

La Direttiva Bassa Tensione non indica norme tecniche specifiche per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, ma considera presenti tali requisiti se il materiale elettrico è conforme alle norme armonizzate , quali le norme europee EN emesse dal Cenelec, ovvero le norme italiane CEI EN.

Marcatura CE

Prima dell'immissione sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE. Solo il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella Comunità, sono autorizzati ad apporre la marcatura CE. Essa non può essere rilasciata da Enti terzi, neanche quando questi sono coinvolti nella procedura di valutazione della conformità.

Qual'è il significato della marcatura CE?
La marcatura CE dichiara la conformità del materiale elettrico ai requisiti essenziali e alle procedure di valutazione di conformità, stabilite ai sensi della direttiva Bassa Tensione e di tutte le altre direttive successive. Per le autorità competenti, essa ha essenzialmente uno scopo amministrativo di controllo per la circolazione dei prodotti sul territorio dell'Unione Europea.
Dove va apposta la marcatura CE?
La marcatura CE deve essere apposta sul prodotto oppure, se ciò non è fattibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia. Essa deve essere visibile, facilmente leggibile ed indelebile.
Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico vanno indicate sul materiale o su una scheda di accompagnamento:

  • sul materiale elettrico deve essere apposto il marchio di fabbrica o il marchio commerciale oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio;
  • il materiale elettrico e le sue parti costitutive devono essere costruiti conformemente alla "regola dell'arte" in materia di sicurezza e il loro utilizzo non deve compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e delle cose.

Sanzioni

La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dello Sviluppo Economico che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale delle Camere di Commercio nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.
L'Autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità o all'importatore di conformare il prodotto alle disposizioni della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio, non superiore a trenta giorni.
Decorso inutilmente il termine il Ministero dello Sviluppo Economico vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità o dell'importatore.
Il Ministero quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione.
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di cui all'articolo 1(legge 791/77), senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,66 a Euro 123,95 per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a Euro 10329,14 e non superiore a Euro 61974,83.
Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,66 a Euro 123,95 per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a Euro 774,69 e non superiore a Euro 4.648,11.
La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorità di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III della presente legge (legge 791/77) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.164,57 a Euro 30.987,41. In tali casi l'Autorità incaricata della vigilanza può disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità.

 

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