Tu sei qui

Compatibilità elettromagnetica

Il termine compatibilità elettromagnetica si riferisce alla  generazione, la trasmissione e la ricezione non intenzionali di energia elettromagnetica in relazione agli effetti indesiderati che queste possono comportare. La compatibilità elettromagnetica prende in considerazione alcuni problemi:

  • i problemi di emissione si riferiscono alla riduzione della generazione non intenzionale di energia elettromagnetica ed alle contromisure atte ad evitare la sua trasmissione
  • i problemi di suscettibilità (o immunità), si riferiscono invece al corretto funzionamento degli apparati elettrici ed elettronici in presenza di disturbi elettromagnetici provenienti dall'esterno

L’obiettivo principale della legislazione sulla compatibilità elettromagnetica (di seguito EMC) è quello di assicurare che le apparecchiature, che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, rispondano ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica tale da creare un ambiente elettromagnetico accettabile. Questo vuol dire:

  • assicurare che le perturbazioni elettromagnetiche prodotte dalle apparecchiature non pregiudichino il corretto funzionamento di altri apparecchi
  • garantire che le apparecchiature abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca alle perturbazioni elettromagnetiche per consentire loro di funzionare come previsto.

Oggetto della vigilanza è il materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50V e 1000V in corrente alternata e fra 75V e 1500V in corrente continua fatta eccezione per i materiali ed i fenomeni descritti nell’Allegato II che sono:

  • Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione
  • Materiali elettrici per radiologia e uso clinico
  • Parti elettriche di ascensori e montacarichi
  • Contatori elettrici
  • Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico
  • Dispositivi di alimentazione di recinti elettrici
  • Disturbi radioelettrici
  • Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri
  • Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini

Si evidenzia che i prodotti che costituiranno oggetto prevalente della vigilanza ai sensi della EMC sono identici a quelli riportati nella procedura Bassa Tensione in quanto essi ricadono in entrambe le direttive.

Apparecchi per l'illuminazione

  • apparecchi fissi
  • apparecchi mobili
  • luminarie e catene luminose

Piccoli Elettrodomestici

  • ferri da stiro
  • tostapane
  • mixer/robot da cucina/frullatori/sbattitori
  • bollitori elettrici
  • stufe elettriche
  • asciugacapelli
  • arricciacapelli e piastra per capelli
  • borse d’acqua calda

Elettroutensili ad uso domestico

  • trapani e avvitatori non professionali
  • seghetti non professionali

Materiali da installazione

  • ciabatte e avvolgicavo (con interruttore e/o globo spia)

Il materiale elettrico può essere messo a disposizione sul mercato dell’Unione solo se, costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno dell’Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni.

Marcatura CE

Prima dell'immissione sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE. Solo il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella Comunità, sono autorizzati ad apporre la marcatura CE. Essa non può essere rilasciata da Enti terzi, neanche quando questi sono coinvolti nella procedura di valutazione della conformità.

Qual'è il significato della marcatura CE?
La marcatura CE dichiara la conformità del materiale elettrico ai requisiti essenziali e alle procedure di valutazione di conformità, stabilite ai sensi della direttiva Bassa Tensione e di tutte le altre direttive successive. Per le autorità competenti, essa ha essenzialmente uno scopo amministrativo di controllo per la circolazione dei prodotti sul territorio dell'Unione Europea.

Dove va apposta la marcatura CE?
La marcatura CE deve essere apposta sul prodotto oppure, se ciò non è fattibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia. Essa deve essere visibile, facilmente leggibile ed indelebile.
Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico vanno indicate sul materiale o su una scheda di accompagnamento:

  • sul materiale elettrico deve essere apposto il marchio di fabbrica o il marchio commerciale oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio;
  • il materiale elettrico e le sue parti costitutive devono essere costruiti conformemente alla "regola dell'arte" in materia di sicurezza e il loro utilizzo non deve compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e delle cose.

Responsabilità degli operatori

Fornitori: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal D.Lgs 104/2012.
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in violazione dell'obbligo (di cui all'articolo 7, comma 2 della legge 791, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4), sono puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da Euro 20,66 a Euro 123,95 per ogni pezzo. In ogni caso, il pagamento è pari ad una una somma non inferiore a Euro 10.329,14 e non superiore a Euro 61.974,83.
Distributori: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali.
Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico non regolare sono puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da Euro 20,66 a Euro 123,95 per ogni pezzo; in ogni caso la somma da pagare non è inferiore a Euro 774,69 e non è superiore a Euro 4.648,11.
La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'autorità di vigilanza della documentazione (vedi allegato III del decreto legislativo 626/96), è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra Euro 5.164,57 e Euro 30.987,41. In tali casi, l'autorità incaricata della vigilanza può disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto, fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità.

 

Ti è stata utile questa pagina?