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Come redigere la documentazione tecnica

Il riassunto, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni devono essere impressi, ciascuno, in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su fogli di carta bianca, formato A4 (29,7 X 21 cm), di tipo resistente (le pagine devono essere redatte utilizzando la facciata fronte e non il retro). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e destra sono di almeno 2,5 cm. Il testo è scritto con interlinea 1 e ½ (uno e mezzo) con carattere le cui maiuscole corrispondono ad una altezza di 0,12 cm.

Riassunto, Descrizione e Rivendicazioni

Ii fogli devono essere numerati con numeri arabi consecutivi. Si ricorda che ogni parte della documentazione tecnica (e cioè del riassunto, della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni) deve iniziare su una nuova pagina rispetto a quella precedente. Le prime pagine di ogni parte devono essere, inoltre, siglate dal richiedente sul margine destro e l’ultima, della stessa parte, deve riportare la firma per esteso.

Tavole dei disegni

I fogli dei disegni devono essere numerati al centro della pagina (o in alto o in basso) con due numeri separati da una barra “/”: il primo numero ad indicare la sequenza progressiva ed il secondo numero ad individuare il totale dei fogli. Esempio: 5 fogli di disegni: il primo sarà numerato come 1/5, il secondo come 2/5, il terzo come 3/5 e così via. Le figure contenute nelle tavole dei Disegni devono essere indicate con numeri arabi consecutivi preceduti dal termine “Fig.” (deve essere cioè possibile identificare una figura a prescindere dalla pagina dei disegni in cui è posta), inoltre non è consentito che figure diverse siano indicate con lo stesso numero o riferimento. Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamate nel testo della Descrizione nella quale dovrà essere adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti esse, rappresentano.

Si suggerisce di consultare, come riferimento, i documenti inerenti a brevetti già concessi nella banca dati http://brevettidb.uibm.gov.it ovvero di domande accessibili al pubblico nella banca dati https://www.uibm.gov.it/bancadati.

La redazione dei vari allegati

Il brevetto è un documento tecnico-giuridico che deve descrivere l’invenzione. Come illustrato in precedenza, oltre al modulo, che per il richiedente è indicato con la sigla “INV-RI” devono essere allegati i seguenti documenti: riassunto, descrizione, rivendicazione e disegni che ne diventano parte integrante.

Il riassunto, il cui scopo è quello di permettere all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e a chiunque sia interessato alla sua interpretazione o esame, di determinare attraverso un rapido colpo d’occhio la natura tecnica dell’invenzione, non deve essere troppo lungo (in genere non superiore alle 150 parole). E’ redatto in una pagina separata e, di solito, si trova all’inizio del brevetto.

La descrizione deve riportare nell’intestazione il titolo dell’invenzione, identico a quello riportato nella domanda. Deve mettere in evidenza lo scopo dell’invenzione, ovvero il problema tecnico che ci si prefigge di risolvere. L’invenzione deve inoltre essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

Ai sensi dell’art. 21 del Reg. att. CPI, la Descrizione deve:

a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;

b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;

c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

Nel corso della Descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di pesi o misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.

Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

I disegni devono essere allegati alla domanda ove necessario. Devono essere eseguiti a regola d’arte, anche a mano, e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore.

Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio, processi cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono, invece, ammesse le riproduzioni a mezzo XEROX.
Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata.

 

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