Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c contenuto nella cartella stessa, oppure direttamente agli sportelli del concessionario competente o presso gli sportelli bancari o postali, in nessun modo con F24.
Per le annualità 2001/2002
Se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente deve versare solo le somme iscritte a ruolo più i diritti di notifica (indicati sia in fondo alla tabella "Dati a uso degli uffici", sia nelle "Istruzioni per il pagamento"). Decorsi i 60 giorni, il contribuente dovrà pagare anche i compensi di riscossione, pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, e gli interessi di mora. In quest'ultimo caso, evidentemente, non potrà essere più utilizzato il bollettino premarcato allegato alla cartella - che non sarebbe più liberatorio - ma bisognerà recarsi agli sportelli della Concessione competente o comunque contattarla per le altre possibilità di versamento.
Per le annualità dal 2003 in poi
In questo ruolo trova applicazione la nuova normativa(modifica all’art.17 del Dlgs 112/99) che disciplina la remunerazione dell'Agente della Riscossione,
- se il pagamento avviene entro 60 giorni, si devono versare i tributi, il compenso di riscossione e le spese di notifica
- se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica, si devono versare, oltre ai tributi a ruolo e alle spese di notifica, anche l'intero compenso esattoriale, gli interessi di mora e il rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive. Non dovrà essere utilizzato il bollettino premarcato allegato alla cartella; il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.