La domanda di iscrizione al Registro deve essere effettuata dalla sede legale del produttore presso la Camera di Commercio di competenza. L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, accedendo al sito www.registropile.it.

Si consiglia di accedere all’area relativa all’iscrizione solamente dopo avere attentamente consultato la sezione “Manuali”. L'accesso all’area d’iscrizione al registro, deve essere effettuato solo dopo aver inserito dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione intestato al legale rappresentante dell'impresa. Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di firma digitale, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza.

Una volta avviata la procedura d’iscrizione la stessa provvederà a richiedere la informazioni necessarie. Si consiglia di tenere a disposizione le informazioni previste dall’allegato 3 del D.Lgs. 188/2008 ovvero:

  • qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di pile e/o di accumulatori, lo specifico codice di attività che lo individua come tale;
  • per ciascuna categoria di pile o accumulatori di cui alla Tabella 1, suddivisa nelle tipologie di cui alla medesima tabella, il numero e il peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nell’anno solare precedente;
  • l’eventuale iscrizione nel Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • l’eventuale iscrizione nei Registri di pile ed accumulatori di altri Stati membri dell’Unione Europea;
  • per ogni categoria e tipologia di pile o accumulatori immessi sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui il produttore intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori; nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.

Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l’iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

Le Camere di Commercio non effettuano verifiche sulle pratiche di iscrizione presentate dai produttori: la procedura telematica di iscrizione prevede una serie di controlli e di vincoli che facilitano l'inserimento di informazioni corrette e significative.

La Camera di Commercio verificherà la correttezza amministrativa delle pratiche ed in particolare la presenza dei dati relativi al pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale verifica, la Camera di Commercio trasmette la pratica al registro e il sistema rilascia automaticamente il numero di iscrizione .

I compiti di controllo e vigilanza sulle comunicazioni sono attribuiti al Comitato di vigilanza e di controllo.

I produttori e i sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione, nonché la cessazione dell’attività determinante obbligo di iscrizione.

 

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