Trasformazione di società di capitale in società di persona (e viceversa)
Le società di capitali che si sono trasformate in società di persone prima dell’approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito del bilancio in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione.
Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell’atto di trasformazione.
Società di capitali che cessano per fusione prima dell'approvazione del bilancio.
Tali società non sono tenute al deposito in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione.
Qualora l'assemblea della società incorporante abbia approvato il bilancio della società incorporata, il deposito del bilancio della società incorporata potrà essere effettuato dal legale rappresentante della società incorporante sulla posizione REA della società incorporata, allegando il verbale di approvazione del bilancio della società incorporante.
Società di capitale che cessano per scissione prima dell'approvazione del bilancio
Tali società non sono tenute al deposito in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione.
Qualora l'assemblea della società beneficiaria abbia approvato il bilancio della società scissa, il deposito del bilancio della società scissa potrà essere effettuato dal legale rappresentante della società beneficiaria sulla posizione REA della società scissa, allegando il verbale di approvazione del bilancio della società beneficiaria.
Trasferimento sede legale
Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la CCIAA dove sono iscritte alla data del deposito stesso.
Società in liquidazione
Le società in liquidazione non devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2490 cc. Sono anche tenute al deposito dell'elenco soci (se S.P.A., S.a.p.a. o società consortili p.a.).
I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società.
In particolare, l’art. 2490 c.c. prevede che nel primo bilancio successivo alla nomina, i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell’articolo 2487bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori, ossia una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato ed un verbale che attesti la consegna di tali documenti e dei libri sociali.
Bilancio consolidato delle società di persone
Le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA ed SRL sono tenute a redigere ed a depositare al Registro Imprese il bilancio consolidato.
Deposito di bilancio non approvato (bozza di bilancio)
I bilanci non approvati possono essere depositati pur non essendo tale adempimento obbligatorio. Nel caso in cui il legale rappresentante voglia procedere al deposito dovrà compilare il modello base S2, indicando come estremo dell’atto A99, e allegare il bilancio di esercizio attraverso la compilazione del riquadro di RP/Riepilogo. Per avere maggiori informazioni su come effettuare l'adempimento si rinvia al Manuale nazionale per il deposito dei bilanci.
Variazione componente/i organo amministrativo
Il soggetto obbligato ad effettuare il deposito del bilancio è il soggetto in carica al momento della data di presentazione del bilancio al Registro imprese