Rilascio del Certificato d’Origine a posteriori

Il certificato d’origine a spedizione già avvenuta è consentito a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi dell’origine e dell’avvenuta spedizione. Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, di non aver precedentemente richiesto altro certificato d’origine per la spedizione interessata.

Certificato di origine pro forma

Qualora il richiedente necessiti di un certificato di origine per concludere una transazione e le relative indicazioni da riportare su di esso non sono definitivamente conosciute, può ottenere in via eccezionale il rilascio di un certificato di origine “pro forma”. I moduli utilizzati dovranno indicare molto chiaramente la dicitura “pro forma”.

Certificato di origine in bianco o antidatato

E’ vietato il rilascio dei certificati d’origine in bianco o antidatati

Sostituzione del Certificato di origine

In caso di smarrimento del Certificato di Origine, può essere richiesto un suo duplicato a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti. In tal caso, il richiedente utilizzerà un nuovo formulario che dovrà recare la dicitura “duplicato” e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza. Il richiedente deve indicare sul retro del modulo di domanda che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito. Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni caso entro 6 mesi dal rilascio del certificato smarrito.

Durata e validità dei certificati

Il certificati di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di Commercio. In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati sul certificato rimangano gli stessi e che non vi sia alcuna modifica delle condizioni originali e/o dell’imballo dell’origine delle merci . Tuttavia un periodo di tempo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione potrebbe provocare difficoltà nel paese di importazione ove il certificato deve essere presentato.

Esportazione temporanea

Qualora le Autorità del Paese di importazione temporanea esiga il certificato d’origine lo stesso può essere rilasciato dietro presentazione di fattura pro-forma. I moduli utilizzati dovranno indicare molto chiaramente la dicitura “pro forma”.

Annotazioni non previste sul formulario

Sul certificato non debbono essere riportate altre indicazioni rispetto a quelle previste dal formulario stesso. Qualora esigenze commerciali o bancarie, o disposizioni delle Autorità del Paese importatore, esigano menzioni di varia natura queste saranno oggetto di valutazione della CCIAA. Si precisa che non possono mai essere riportate sul certificato menzioni e dichiarazioni discriminatorie di verso altri Paesi.

 

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