L'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, è definita come attività di autoriparazione.

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di::

  • meccatronica 
  • carrozzeria
  • gommista

L'attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti.

Le imprese che intendono esercitare le attività di autoriparazione relativamente ad una o più sezioni (meccatronica, carrozzeria, gommista) devono presentare apposita Segnalazione di inizio delle attività (SCIA).

Requisiti per il responsabile tecnico

Il responsabile tecnico deve possedere dei requisiti personali:

  • Essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
  • Non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva.

I requisiti tecnico professionali per poter svolgere l’attività devono essere posseduti:

  • dal titolare;
  • da un legale rappresentante;
  • dal responsabile tecnico preposto.

Il responsabile tecnico preposto svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Nell'impresa artigiana i requisiti devono essere posseduti dal titolare o da un socio lavoratore in caso di società.

 

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