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Arbitrato

Cos'è

L’arbitrato è un metodo privato di risoluzione delle controversie, previsto dal Codice di Procedura Civile, con il quale le parti chiamano a risolvere la loro lite, anziché il giudice statale, uno o più giudici privati, detti arbitri, competenti nella materia del contendere. La decisione degli arbitri, detta lodo, ha valore analogo a una sentenza del giudice di primo grado (salvo che le parti abbiano richiesto un arbitrato irrituale, in quel caso il lodo ha valore di contratto).

L’arbitrato può essere gestito dalle parti autonomamente (arbitrato ad hoc) o secondo il regolamento di un'istituzione (arbitrato amministrato).

L'arbitrato garantisce:

  • rapidità: bastano pochi mesi per arrivare alla decisione finale
  • costi contenuti: mediamente più bassi rispetto ai costi dell'arbitrato ad hoc, predeterminati in base al valore della controversia ed individuati da un apposito tariffario
  • specializzazione: gli arbitri sono designati dalle parti o dal Consiglio della Camera Arbitrale, fra esperti nella materia del contendere
  • riservatezza: tutti i partecipanti alla procedura arbitrale sono tenuti alla riservatezza

Sono previste due diverse tipologie di Arbitrato:

  • Aribitrato Tradizionale: consigliato per le controversie di maggior valore e che richiedono un'attività istruttoria più complessa. Consente di avvalersi di un collegio arbitrale per la decisione della controversia
  • Arbitrato Rapido: procedura arbitrale semplificata ad arbitro unico, estremamente flessibile, veloce ed economica

Quando può essere utilizzato l'arbitrato

Per ricorrere all’arbitrato è necessario che, con un accordo scritto, le parti coinvolte in una controversia avente ad oggetto diritti disponibili, ne abbiano affidato la decisione ad un arbitro od ad un collegio arbitrale.Tale accordo potrà essere redatto:

  • prima che la lite sorga, attraverso l'inserimento nel contratto stipulato tra le parti o nello statuto societario di una clausola compromissoria per l'arbitrato tradizionale oppure di una clausola compromissoria per l'arbitrato rapido, in virtù della quale saranno sottoposte ad arbitrato le controversie nascenti in relazione al contratto o allo statuto stesso
  • dopo l'insorgenza della lite, con la sottoscrizione di un compromesso con cui le parti si impegnano ad affidare la soluzione di quella specifica controversia ad uno o più arbitri

Costi

Al momento della presentazione di una domanda di arbitrato rapido oppure di arbitrato tradizionale, la parte che promuove la procedura deve versare una somma, detta Onorari della Camera Arbitrale.  Altrettanto è richiesto alla parte convenuta nel caso in cui inserisca nella sua risposta una domanda riconvenzionale. Oltre agli Onorari della Camera Arbitrale, sono a carico delle parti le spese di procedimento, da versare nei tempi fissati dal Regolamento e dalla Segreteria della Camera Arbitrale ed individuate in base al valore della lite da appositi tariffari.

 

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