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Agenti e rappresentanti di commercio

Il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio è stato soppresso dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ma è rimasto l'obbligo del possesso dei requisiti professionali e morali per l'avvio dell'attività.

Le imprese che esercitano attività di agente o rappresentante di commercio presentano all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

Requisiti

Occorre possedere determinati requisiti generali, morali e professionali. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale,tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. La mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività.

Documenti per l'inizio dell'attività

Per l'inizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio è obbligatorio presentare il contratto di mandato.

Incompatibilità

Sono incompatibili, per tutti i soggetti che svolgono l’attività di agenti e rappresentanti, l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione nonché l’attività di lavoro dipendente presso persone, associazioni o enti, privati o pubblici. E’ compatibile l'impiego presso pubbliche amministrazioni in regime di tempo parziale non superiore al 50%.

Svolgimento dell’attività presso altre sedi e Unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività,

Accertamento e certificazione dei requisiti

L’ufficio del Rgistro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. L’assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.

Tessera personale di riconoscimento

L’ufficio del Registro delle imprese rilascia, su richiesta dell’interessato, la tessera personale di riconoscimento di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, munita di fotografia.

Verifica dinamica dei requisiti

L’ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per suo conto.

Modifiche

Le modifiche inerenti l’attività o il personale ad essa adibito sono comunicate all’ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall’evento.

Cassazione

I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di  essere iscritti nella apposita sezione del REA. Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa. Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico.

Sanzioni

L’esercizio abusivo della professione è punito con una sanzione amministrativa che va da € 516,00 a € 2.065,00 sia a carico dell’agente/rappresentante che della ditta mandante.

 

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