I requisiti professionali per esercitare l'attività di acconciatore sono quelli previsti dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174 (art. 3).

Il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, alternativamente:

  • dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 2 anni (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconcatore), seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico
                                                                oppure
    dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito da un periodo di inserimento della durata di 1 anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 2 anni
  • da un periodo di inserimento della durata di 3 anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 5 anni e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un periodo di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Il possesso dei requisiti è verificato dal Comune competente sulla base delle dichiarazioni contenute nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Per ogni sede operativa l'impresa deve designare un responsabile tecnico nella persona del titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare o un dipendente.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Suap del Comune competente.

Nell'impresa artigiana, il responsabile tecnico deve essere il titolare o se società un socio lavorante.

 

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